La Fondazione Calabria, nell’ambito costitutivo di promozione e tutela delle libere professioni, ha espresso già il suo dissenso sull’elevazione a sistema degli incarichi professionali gratuiti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Come è noto, la questione è tuttora dibattuta in sede giudiziaria, con decisioni contrastanti, con tutte le conseguenti implicazioni pregiudizievoli in merito soprattutto per i tempi di realizzazione delle pratiche cui l’incarico è diretto.
In questa sede intendiamo prospettare che, quale che sia l’approdo finale in sede giudiziaria circa l’ammissibilità di tali incarichi gratuiti, sub specie di dicatio ad patriam, resta il tema sul piano amministrativo-politico, nel senso che la pubblica amministrazione, nel determinarsi per l’accettazione o, ancor più stringentemente, per la richiesta di prestazioni professionali gratuite, deve operare non certo in via assiomatica e di stretto diritto, ma deve applicare i canoni della correttezza e del buon andamento della gestione in tutti i riflessi.
Or non sembra dubbio che, su tale piano, se è concepibile che si accetti o si richieda la prestazione gratuita, in ricorrenza di particolari circostanze, per una specifica pratica di tutela dell’interesse pubblico in pericolo, non sembra che ciò possa essere convalidato per affidamento di un servizio istituzionale dell’ente ed in mancanza di una ragione specifica di tutela esterna dell’interesse pubblico con ciò, al di là della presupposta utilità economica.
Ciò non solo superando la competenza interna istituzionale, quanto eliminando ogni sana concorsualità, che richiede l’ordinarietà della retribuzione e non la rinuncia alla stessa, quale che siano le ragioni espresse o sottese dell’offerente, non sempre apprezzabili (v. pratica elaborazione di uno strumento urbanistico ordinario di carattere generale).
Ma non è tutto.
La valutazione e la determinazione devono valutare non solo i profili di utilità economica, anche tutti i profili e riflessi di una prestazione gratuita rispetto al più ampio concorso, come richiesto appunto dalla correttezza e dal buon andamento della gestione pubblica. Sono concetti di intuitiva evidenza.
Si confida che, ripetesi a prescindere da decisione giudiziale in linea di stretto diritto sull’ammissibilità degli incarichi gratuiti o fortiori nella pendenza di giudizio via sia, anche in sede di autotutela, rivisitazione di determinazioni che non abbiano considerato i profili nei casi specifici del rispetto dei richiamati principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione.
avv. Raffaele Mirigliani